Art. 7.

      1. Previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere comprese nell'ambito di campi da golf anche aree appartenenti al demanio dello Stato, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di concessioni edilizie. Nell'ambito delle citate aree possono comunque essere eseguiti movimenti di terra fino al limite di quattro metri senza necessità di concessioni edilizie a carattere oneroso.